Gruppo Italiano Tecniche Imagerie Mentale

Scuola Italiana di Psicoterapia

per le Tecniche Immaginative di Analisi e Ristrutturazione del Profondo

Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE

“GRUPPO ITALIANO PER LE TECNICHE PSICOTERAPICHE D’IMAGERIE MENTALE – G.I.T.I.M.”

 

  • Costituzione e sede

E’ costituita l’Associazione Culturale denominata “GRUPPO ITALIANO PER LE TECNICHE PSICOTERAPICHE D’IMAGERIE MENTALE – G.I.T.I.M.” con sede in Treviso – Via Aleardi n. 23; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

  • Carattere dell’Associazione

L’Associazione non ha scopo di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all’accettazione delle norme del presente statuto.

L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

  • Durata dell’Associazione

L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea degli associati.

  • Scopi dell’Associazione

Scopo dell’Associazione è:

–  la conoscenza, la pratica e la diffusione dell’I.T.P. di L. Rigo – Tecniche Immaginative di analisi e ristrutturazione del profondo del Dott. Prof. Leopoldo Rigo,  dei fondamenti  teorici e degli sviluppi successivi nel campo dell’imagerie mentale sia per quanto riguarda la pratica psicoterapica sia per quanto attiene gli aspetti culturali, educativi e di ricerca;

– l’impegno di formazione continua in ambito sanitario la cui attività è prevalentemente formativo/scientifica attraverso l’organizzazione di convegni, seminari e giornate di studio rivolte in particolare a professioni dell’ambito sanitario con principale finalità di approfondimento tematiche relative all’approccio psicologico, alla clinica e alle tecniche psicoterapiche.

Lo scopo perseguito sia attraverso attività di studio e di ricerca, sia attraverso attività formativa e didattica. In particolare il fine preposto verrà realizzato istituendo: riunioni di studio, discussioni, scambi culturali con altri gruppi, ecc. con l’intervento di specialisti esterni e mediante l’attività personale dei soci che posseggano i requisiti necessari.

L’Associazione inoltre ha per scopo la preparazione di persone idonee per titolo di studio, a norma di legge, nonché per qualità personali e per doti culturali all’apprendimento della tecnica summenzionata.

Tale scopo sarà perseguito attraverso lo svolgimento di attività di formazione, per mezzo della tenuta di corsi e di attività didattiche. Saranno a questo fine istituite scuole di formazione con corsi di studi di durata pluriennale destinati ad attribuire qualifiche professionali in ottemperanza alle normative vigenti in materia. Tali corsi verranno tenuti dai soci che posseggano i requisiti necessari (esperienza di pratica dell’I.T.P. e preparazione culturale) e da  specialisti esterni.

L’Associazione potrà operare in ambito regionale.

SOCI

  • Requisiti dei soci

Possono essere soci dell’Associazione cittadini italiani e stranieri che posseggano le qualifiche di cui al successivo art. 6.

Potranno inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi scopi e attività non in contrasto con quelli dell’Associazione.

I soci sono classificati in quattro  categorie:

  • Soci Fondatori;
  • Soci Ordinari;
  • Soci Simpatizzanti;
  • Soci Onorari.
  • Ammissione dei soci

Possono essere Soci le persone fisiche, le persone giuridiche, e gli altri Enti che presentino domanda di adesione. L’Organo Amministrativo delibera, con giudizio insindacabile non motivato, circa la domanda di cui sopra. Gli aspiranti soci dovranno impegnarsi ad osservare il presente Statuto e lo scopo della Associazione. Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo. E’ tuttavia facoltà dell’Assemblea ordinaria della Associazione assimilare altri Soci ai Soci Fondatori attribuendo loro le medesime prerogative. Acquistano la qualifica di Soci Ordinari coloro che, avendo portato a termine validamente e proficuamente tutto il percorso formativo sono riconosciuti come terapeuti nell’I.T.P.. Sono Soci Simpatizzanti tutti gli altri Soci, per i quali è stata accettata la domanda di adesione di cui sopra. Sono Soci Onorari personalità, Società o Enti che, a giudizio insindacabile dell’Organo Amministrativo, si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno delle attività della Associazione. La qualifica di Socio Onorario è a vita (salvo il recesso dell’interessato).

Il numero dei soci è illimitato ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

  • Diritti dei soci

La qualifica di socio comporta i seguenti diritti:

  • frequenza all’Associazione ed alle manifestazioni della stessa;
  • partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie;
  • proposte e decisioni riguardo all’attività dell’Associazione.
  • Doveri dei soci

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

La qualifica di Socio Fondatore e Socio Ordinario comporta i seguenti doveri:

  • pagamento della quota associativa annuale;
  • pagamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall’assemblea;
  • partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie tenendo conto delle disposizioni di cui al successivo articolo 9;
  • comunicazioni circa le attività individuali svolte in ambito culturale e professionale dal socio comportanti l’utilizzo del nome dell’Associazione.

La qualifica di Socio Simpatizzante, comporta i seguenti doveri:

  • pagamento della quota associativa annuale.

I Soci Onorari non sono invece tenuti a versare quote di iscrizione.

Le ulteriori competenze, attribuzioni e responsabilità di ciascuna categoria di Soci verranno stabilite dal Regolamento, se adottato, di cui all’articolo 21 del presente Statuto.

  • Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi;

  1. dimissioni: da comunicare per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno;
  2. delibera dell’assemblea dei soci:
  • per accertati motivi di incompatibilità;
  • per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto;
  • per assenza ingiustificata ad almeno sei assemblee consecutive;
  • per ritardato pagamento dei contributi associativi di oltre un anno;
  • per altri gravi motivi che vengono rilevati di volta in volta dagli organi amministrativi.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale e non ha diritto al rimborso delle somme pagate a titolo di quota associativa annuale.

La quota associativa non è suscettibile di essere rivalutata, né trasmessa, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

  • Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea;
  • L’Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione o il Comitato direttivo;

ASSEMBLEA

  • Partecipazione all’Assemblea

L’Associazione nell’Assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i soci, fondatori e non, in regola con il pagamento delle quote associative.

L’Assemblea sarà convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso.

  • Convocazione dell’Assemblea.

Le assemblee sono convocate dall’organo amministrativo con preavviso di almeno 10 giorni mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l’ora della riunione, l’ordine del giorno ed il luogo, la data e l’ora della seconda convocazione.

In casi di emergenza la convocazione può essere fatta anche telefonicamente.

L’Organo Amministrativo deve procedere alla convocazione dell’Assemblea qualora ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

  • Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con almeno la presenza di una metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci.

E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio Fondatore o Ordinario; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L’Assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Comitato Direttivo.

I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario nominato dall’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Comitato Direttivo.

Hanno diritto a votare alle Assemblee tutti i Soci Fondatori (o coloro che sono stati assimilati a detta qualifica, come da articolo 6 dello Statuto).

L’Assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima che in seconda convocazione deliberano con la maggioranza dei voti.

  • Forma di votazione

L’assemblea normalmente vota per alzata di mano.

Per particolari argomenti la votazione può essere fatta a scrutinio segreto, su decisione dell’Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Comitato direttivo.

  • Compiti dell’assemblea

All’Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

  1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi;
  2. fissare le quote di ammissione e i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;
  3. deliberare sulle direttive di ordine generale e sull’attività dell’Associazione svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza, in particolare per quanto riguarda l’attività di formazione;
  4. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione;
  5. nomina e revoca dell’Organo Amministrativo.

All’Assemblea straordinaria, alla quale può partecipare ciascun socio, indipendentemente dal valore della quota posseduta, ma solo maggiori di età spettano i seguenti compiti:

  • deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
  • deliberare sulle altre proposte di modifica dello Statuto.

 

ORGANO AMMINISTRATIVO

  • Nomina dell’Organo Amministrativo

L’Associazione è amministrata, a scelta dell’Assemblea, da un amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione ovvero da un Comitato direttivo nominato dall’assemblea degli associati e fra gli associati stessi.

L’Amministratore unico resta in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Comitato Direttivo è composto da cinque a sette membri, scelti tra i Soci Fondatori, e tra i Soci che sono assimilati a tale qualifica come da articolo 6) del presente Statuto. Il Comitato Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Il mandato per queste cariche è di tre anni ed è rinnovabile.

Ogni carica è gratuita, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica stessa.

  • Compiti e poteri dell’Organo Amministrativo

L’organo amministrativo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e provvede alla convocazione dell’Assemblea degli Associati almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati e ogni volta che lo ritenga opportuno.

L’Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Presidente del Comitato direttivo, ha la rappresentanza dell’Associazione e rappresenta tutti gli associati di fronte a terzi, alle Autorità, Enti e Uffici Pubblici ed in giudizio.

 

FINANZE E PATRIMONIO

  • Entrate dell’associazione

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dall’Assemblea;
  2. dai contributi ordinari da stabilirsi annualmente dall’Assemblea Ordinaria;
  3. da eventuali contributi straordinari deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
  4. dai versamenti volontari degli associati, da sovvenzioni, da donazioni o da lasciti di terzi o di associati;
  5. da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito ed Enti in genere;
  6. da contributi europei o aiuti cofinanziati dall’Unione Europea per attività concernenti e affini a quelle indicate negli scopi sociali di cui al presente statuto;
  7. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

La quota annuale viene stabilita dall’Organo Amministrativo, con delibera insindacabile.

I contributi ordinari devono pagarsi in un’unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.

L’Associazione può ricevere finanziamenti temporanei con obbligo di rimborso dai propri soci entri i limiti di legge.

Durante la vita dell’Associazione non potrà aver luogo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

NORME FINALI E GENERALI

  • Esercizi sociali

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

  • Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell’Associazione potrà avvenire per decorso del termine o per volontà di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in favore di altre associazioni con analoghe finalità o che hanno fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

  • Regolamento Interno

Particolari norme potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura dell’organo Amministrativo che sottoporrà detto regolamento alla volontà dell’Assemblea Ordinaria.

Se detto regolamento verrà adottato, l’Associazione verrà regolata dal presente Statuto e dal Regolamento stesso.

  • Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

  • Autorità giudiziaria competente

Per ogni eventuale controversia in cui sia parte la presente Associazione, viene stabilito come unico Foro competente quello di Treviso, con esclusione di ogni altro Foro alternativo o concorrente.

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